La presunzione di un nesso di causalità anche nell’ipotesi di inquinamento a carattere diffuso necessita di indizi plausibili che possano fondare la presunzione come la vicinanza dell’operatore dell‘impianto all’inquinamento accertato oltre alla corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate nell’area ed i componenti impiegati nell’impianto stesso. Lo stabilisce la sentenza della Corte europea nel procedimento C - 378/08 sull’interpretazione del principio “chi inquina paga” previsto nella direttiva 2004/35/CE in materia di responsabilità ambientale, prevenzione e riparazione del danno ambientale. L’area inquinata è il territorio di Priolo Gargallo, dichiarato “sito di interesse nazionale ai fini della bonifica”, in particolare, la Rada di Augusta, interessata da fenomeni ricorrenti di inquinamento che si collocherebbero negli anni 60. L’autorità competente, dunque, nell’imporre le misure di riparazione del danno ambientale nei confronti degli operatori che esercitano le attività elencate nell’allegato III della direttiva, non è tenuta a dimostrare “né un comportamento doloso o colposo, né un intento doloso in capo agli operatori le cui attività siano considerate all’origine del danno ambientale”. Sarà necessario ricercare l’origine dell’accertato inquinamento per poter dimostrare, facendo riferimento alle norme nazionali “l’esistenza di un nesso di causalità tra l’attività degli operatori cui sono dirette le misure di riparazione e l’inquinamento di cui trattasi”. Con un’altra sentenza, nella causa C–380/08 (che riunisce i procedimenti C–379/08 e C-380/08), la Corte europea si è pronunciata in merito alle misure di riparazione di danni ambientali adottate dalle autorità competenti rispetto alla stessa Rada di Augusta. Le misure decise nel corso di un procedimento in contraddittorio con gli operatori interessati possono essere modificate dall’autorità competente dopo avere ascoltato gli operatori stessi. Per quanto riguarda, invece, l’esecuzione delle misure di riparazione ambientale, tenendo conto che l’inquinamento in questione ha carattere eccezionale per dimensione e gravità, l’autorità competente può subordinare l’esercizio del diritto degli operatori destinatari di misure di riparazione ambientale all’utilizzo dei loro terreni anche se sono già stati oggetto di precedenti bonifiche o non sono mai stati inquinati.Tiziana Giacalone
Fonte Lavoro e Ambiente.it